Cartello Camion: Il Tribunale di Milano rigetta le eccezioni delle case costruttrici. Sentenza del 19 Luglio 2018.
Nella causa incardinata presso il Tribunale di Milano per richiedere il risarcimento dei danni subiti dal cartello attuato dalle case costruttrici di camion, è stata emessa sentenza parziale sui due punti cardine delle difese avanzate dalle convenute. La sentenza, infatti, rigetta le eccezioni di avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento e sulla non vincolatività della decisione della Commissione di condanna delle case costruttrici.
Quanto alla prescrizione, le case costruttrici avanzavano l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento asserendo che per il calcolo dell’avvenuta prescrizione (cinque anni) bisognava considerare la data del gennaio 2011, periodo in cui è stata diffusa la notizia dell’avvio del procedimento da parte della Commissione, e quindi, a loro dire, data a partire dalla quale chiunque avrebbe potuto avere un’adeguata e completa conoscenza della specifica violazione antitrust. I giudice del Tribunale di Milano, però, correttamente hanno evidenziato come gli articoli di stampa sui quali si riportava la notizia dell’inizio dell’indagine verso le case costruttrici non fornivano alcuna affidabile e completa conoscenza dei fatti dannosi. Tali articoli non erano altro che meri comunicati stampa generici che non riportavano con precisione i fatti e le violazioni avvenute.
Quanto al secondo punto, invece, le case costruttrici negavano la vincolatività della decisione della commissione per il giudice del risarcimento in quanto la stessa era frutto di una procedura di settlement. Come conseguenza di ciò, le case costruttrici hanno evocato anche una violazione dei diritti di difesa tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali, invocando anche un rinvio alla Corte di Giustizia per una valutazione sul punto. Anche verso tale eccezione, il Collegio del Tribunale di Milano si è correttamente espresso precisando che l’istituto della transazione o “settlement” è una procedura semplificata che consente alle imprese coinvolte di giungere ad un accordo per una definizione più celere del procedimento. Tale procedimento, conduce poi all’adozione della decisione da parte della Commissione Europea mettendo le parti in condizioni di esprimere efficacemente il loro punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, degli addebiti e delle circostanze allegate dalla Commissione durante l’intera procedura amministrativa. Pertanto, emerge chiaramente come tale procedimento assicuri alle imprese convenute l’esercizio del diritto di difesa e la parte che presenta la proposta di transazione compie, dunque, una sclta consapevole con la quale riconosce espressamente la sua responsabilità. La decisione della Commissione presa a seguito di una procedura di settlement vincola il giudice civile al pari qualsiasi altra decisione di accertamento di una violazione dle diritto della concorrenza.
Con tale sentenza si pone un tassello fondamentale per l’affermazione del diritto al risarcimento delle imprese che hanno acquistato autocarri durante il periodo in cui operava il cartello, in quanto ha eliminato i due pilastri fondanti le difese delle case costruttrici. Il prossimo passo sarà quello dalla quantificazione del danno, che rappresenta la questione più complessa delle cause risarcitorie contro i cartelli e per cui è necessaria l’assistenza di esperti economisti in particolare in sede di consulenza tecnica d’ufficio che i giudici normalmente dispongono per quantificare il danno causato da violazione del diritto della concorrenza.
Lo Studio Legale Manzo & Associati si occupa del risarcimento dei danni subiti a causa del cartello attuato dalle case costruttrici di camion, in favore degli autotrasportatori, grazie alla decisione della Comunità Europea del 19 luglio 2016, la quale ha inflitto una pesante sanzione a danno dei costruttori dei veicoli industriali, per aver illecitamente concordato un aumento del costo dei veicoli.